Il CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale) è il Perito che il Giudice nomina, per aiutarlo su questioni tecnico-specialistiche nella celebrazione del Processo Civile o Penale, ai sensi dell’ art. 13 del c.p.c. e dell’art. 66 del c.p.p. e s.m.i. Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei CTU, ovvero un registro in cui sono iscritti i nomi degli specialisti in possesso di particolari competenze professionali ai quali il Giudice può affidare l'incarico di consulenza, perizia, stima utili ai fini del giudizio processuale. L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine o Collegio Professionale designato dal Consiglio dell'Ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene l'aspirante CTU, oppure della Camera di Commercio per gli specialisti che non appartengono a Ordini o Collegi Professionali. Il Presidente del Tribunale esercita l'attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'Albo per un tempo massimo di un anno, cancellazione dall'Albo) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti ovvero non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale. Fermo restando alcune diversità di regole adottate dai singoli Tribunali e/o di regolamenti interni agli Uffici CTU dei Tribunali stessi (e quindi da verificare sempre in loco prima di inoltrare la richiesta)