-
L’obbligo della formazione inizia il 1° gennaio dell’anno successivo all’anno della prima iscrizione
-
Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 35 crediti formativi e non meno di 10 crediti all’anno
-
Un credito formativo corrisponde a 60 min. di attività documentata (non meno di 45 min.)
-
Un singolo percorso formativo anche di lunga durata (es: corso di specializzazione, corso di qualifica auditor 1°/2° o 3° parte) ha diritto al rilascio massimo di 15 crediti
-
L’attività formativa a distanza (FAD) non può superare il 50 % dei corsi annui o il 50% del numero di crediti formativi da conseguire
-
L’attività di docenza in corsi professionali tenuti da Istituzioni Pubbliche o Private accreditate non può superare il 50% del numero di crediti formativi da conseguire
-
Il Consiglio dell’Ordine Regionale, su domanda dell’interessato, può esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa per i seguenti motivi: 1) gravidanza, 2) grave malattia o infortunio, 3) interruzione non inferiore a 6 mesi dell’attività professionale o trasferimento all’estero;
-
Gli iscritti che non esercitano la professione non sono tenuti a svolgere l’attività formazione continua, ma devono attestare di non essere in possesso di Partita IVA e di esercitare l’attività professionale
-
Ogni iscritto invia al Consiglio dell’Ordine Regionale, entro il mese di Marzo di ogni anno, la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al percorso formativo effettuato